Riforma del Terzo Settore: la sorte delle Associazioni Culturali

A cura della Dott.ssa Milena Ciotti
Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ascoli Piceno 

Analizzando il Codice del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017) molti si sono chiesti che fine faranno tutte le associazioni culturali (bande, cori, compagnie teatrali, ecc…) e ricreative (quali le proloco o le associazioni “ex” sportive che svolgono attività non più riconosciute dal Coni).
Oggi la maggioranza di queste sono gestite sulla base dell’art. 148 del Tuir e, in riferimento all’attività commerciale, applicano le agevolazioni fiscali previste dalla L. 398/91.  L’art. 89 del D.lgs. 117/2017, tuttavia, prevede espressamente che agli enti del terzo settore non si applicheranno le disposizioni della L. 398/91 e modifica l’art. 148, comma 3 del testo unico, che statuisce la decommercializzazione ai fini Ires delle attività rese in attuazione degli scopi istituzionali, eliminando dalla platea degli enti non commerciali fruitori di tale agevolazione proprio le associazioni assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica.
Innanzitutto è bene chiarire che, fintanto che non entrerà in vigore il Registro Unico del Terzo Settore ed in particolare dal periodo di imposta successivo, la disciplina applicabile sarà la medesima. Successivamente, chi avrà i requisiti necessari, potrà iscriversi al nuovo Registro, denominato RUNTS, e applicare tutta la normativa conseguente; diversamente si potrà scegliere in alternativa:
a)    di rimanere fuori dal terzo settore e applicare dunque la normativa del primo libro del codice civile e la disciplina generale degli enti non commerciali prevista dal novellato testo unico delle imposte sui redditi;
b)    di trasformarsi in Associazione di Promozione Sociale, assoggettate dunque alla disciplina prevista dal Codice del Terzo Settore.
A tal fine è utile precisare, infatti, che il Codice del terzo settore prevede l’abrogazione della L. 266/1991 e della L. 383/2000; tutte le associazioni di volontariato e di promozione sociale dovranno quindi necessariamente uniformarsi alle disposizioni del nuovo decreto.