Imprese sociali: entro il 20 gennaio 2019 vanno adeguati gli statuti e atti costitutivi

Articolo a cura della Dr.ssa Katia D’Ercole,
Componente Commissione Terzo Settore ODCEC di Ascoli Piceno

Il D.lgs n.112 del 03 luglio 2017 ha riformato la disciplina dell’impresa sociale, abrogando integralmente le disposizioni del D.Lgs n.155/2006.  Vengono delineati ex novo i presupposti, le condizioni, l’ambito di applicazione, gli oneri e gli incentivi collegati allo status di impresa sociale. In base alle nuove diposizioni legislative si considera impresa sociale l’ente privato che esercita in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che coinvolge particolari categorie di soggetti quali lavoratori molto svantaggiati, persone svantaggiate o con disabilità e persone senza fissa dimora.
La nuova disciplina dell’impresa sociale in sintesi prevede:

applicazione di un incentivo sugli investimenti in capitale;
detassazione degli utili e degli avanzi di gestione effettivamente destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio;
possibilità di beneficiare entro specifici limiti delle prestazioni di volontari;
obbligo di occupare persone particolarmente svantaggiate, disabili o in stato di bisogno, in una misura % calcolata sui lavoratori occupati.

La nuova disciplina dell’impresa sociale si applica dal 20 luglio 2017, ma per le imprese già esistenti viene fissato il termine di adeguamento al 20 gennaio 2019. Con decreto del 16 marzo 2018, il Ministero dello Sviluppo e del lavoro ha specificato che entro il 20 gennaio 2019 le imprese sociali già iscritte nella apposita sezione del registro delle imprese sono tenute ad adeguare i propri atti costitutivi e statuti in base alle nuove disposizioni contenute nel Decreto legislativo n.112/2017.
Le imprese, ai fini dell’iscrizione nella specifica sezione delle imprese sociali, devono provvedere al deposito per via telematica o su supporto informatico, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, i seguenti documenti: i) atto costitutivo, statuto e ogni successiva modificazione; ii) bilancio d’esercizio; iii) bilancio sociale; iv) ogni altro atto o documento previsto dalla vigente normativa.
Peculiari modalità di riconoscimento sono inoltre previste per gli Enti religiosi riconosciuti e per le cooperative sociali ed i loro consorzi. Con riferimento agli enti religiosi, oltre al regolamento, viene previsto il deposito dell’atto di costituzione del patrimonio destinato, mentre le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali.