Riforma del Terzo Settore: erogazioni liberali e detrazioni

A cura dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ascoli Piceno
Dott.ssa Katia D’Ercole – Componente Gruppo di Studio sul Terzo Settore

L’articolo 1, comma 2 del Decreto ministeriale 30 gennaio 2018 ha stabilito che alle erogazioni eseguite nei confronti di Onlus, associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato si applicano, a partire dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2017, le nuove disposizioni in materia di erogazioni liberali disposte dall’articolo 83 D.Lgs.117/2017 (c.d. “Codice del Terzo Settore). Il comma 1 dell’art.83 D.Lgs.117/2017 dispone che a partire dal 2018 si rende quindi applicabile una detrazione, in misura pari al 30% dell’IRPEF, per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore dei soggetti sopra indicati, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro. La detrazione è elevata al 35% se l’erogazione liberale in denaro è a favore di organizzazioni di volontariato. Il beneficio è consentito, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 Lgs. N. 241/1997. L’articolo 83, comma 2, D.lgs 117/2017 (c.d. “Codice del Terzo Settore”) prevede che le liberalità in denaro o in natura erogate a favore dei soggetti sopra richiamati, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Le nuove agevolazioni sono quindi sicuramente più favorevoli rispetto alle precedenti e, in attesa della piena operatività della riforma del Terzo settore, si applicano in via transitoria alle richiamate tre categorie di soggetti che, si presume, entreranno nel gruppo degli Enti di Terzo Settore.
L’articolo 1, comma 1 del Decreto ministeriale 30 gennaio 2018 ha introdotto un nuovo adempimento, che riguarda la comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili eseguite nell’anno precedente dalle persone fisiche. Destinatari dell’adempimento sono i soggetti di seguito elencati:

le Onlus;
le associazioni di promozione sociale;
le fondazioni e associazioni riconosciute, con scopo statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico;
le fondazioni e associazioni riconosciute, con scopo statutario lo svolgimento o la promozione di ricerca scientifica, individuate con Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri

I dati da comunicare sono relativi alle erogazioni liberali effettuate tramite banca o ufficio postale o con altri sistemi di pagamento certificati, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti. Per non lasciare nulla al caso il decreto si preoccupa di ricordare che vanno poi comunicate anche le liberalità “restituite”. Torneremo meglio e in maniera più approfondita su questo nuovo adempimento, visto che per il 2018 e 2019, se non cambiano le cose, è facoltativo, mentre diventerà obbligatorio solo dal 2020.